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Regesto

Art. 3 CEDU, art. 234 cpv. 1 e art. 235 cpv. 1 CPP; condizioni della carcerazione preventiva.
Un'irregolaritą nella carcerazione preventiva (in concreto una permanenza di quattordici giorni in una cella prevista per una durata massima di 48 ore) non comporta di principio una messa in libertą (consid. 2). L'imputato ha tuttavia diritto a che le sue allegazioni di maltrattamento siano oggetto di verifiche e, se del caso, di una constatazione immediata (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 3 CEDU, art. 234 cpv. 1 e art. 235 cpv. 1 CPP