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Regesto

Espulsione; art. 11 cpv. 3 LDDS e art. 16 cpv. 3 ODDS.
1. Espulsione di un tossicomane; rilevanza di fatti sopravvenuti dopo la decisione con cui è stato ordinato tale provvedimento (consid. 2d).
2. Rinvio per nuova decisione; l'autorità cantonale non può mantenere il provvedimento d'espulsione sospendendone l'esecuzione in quanto il comportamento dell'interessato dia soddisfazione; costituisce una soluzione possibile la minaccia d'espulsione prevista dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (consid. 2e).

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referenza

Articolo: art. 16 cpv. 3 ODDS, art. 11 cpv. 3 LDDS