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Regesto

Art. 418 cpv. 3 e art. 426 CPP; spese procedurali a carico di un terzo responsabile, solidarietà.
L'art. 418 cpv. 3 CPP disciplina unicamente la ripartizione delle spese tra più persone e non il loro accollamento (consid. 3.3). Se nessun imputato è condannato al pagamento delle spese procedurali giusta l'art. 426 CPP, l'art. 418 cpv. 3 CPP non consente di porle esclusivamente a carico di un terzo (consid. 3.6).

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referenza

Articolo: Art. 418 cpv. 3 e art. 426 CPP, art. 426 CPP