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Regesto

Art. 269, art. 269ter, art. 280 lett. b CPP; dispositivo informatico di registrazione della digitazione su una tastiera di un computer ("keylogger") quale apparecchio tecnico di sorveglianza.
I dispositivi di registrazione della digitazione su una tastiera ("keylogger") costituiscono di principio apparecchi tecnici di sorveglianza ai sensi dell'art. 280 lett. b CPP. Non si giustifica di operare una differenza tra un dispositivo di registrazione meccanico, rispettivamente fisico, e un dispositivo basato su un programma "keylogger". Per la qualifica di apparecchio ai sensi dell'art. 280 lett. b CPP non è decisiva la natura del dispositivo, bensì la sua modalità d'impiego (consid. 5.1).
Mediante un programma "keylogger" possono essere registrate e trasferite soltanto le digitazioni effettuate sulla tastiera. L'intero contenuto delle comunicazioni, possibilmente rilevabile tramite un programma informatico di sorveglianza del tipo "GovWare" (art. 269ter CPP), non può per contro essere intercettato e trasferito. Inoltre, diversamente da un programma di sorveglianza come "GovWare", non viene introdotto un programma informatico in un sistema di trattamento dei dati (consid. 5.2).

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referenza

Articolo: art. 280 lett. b CPP, Art. 269, art. 269ter, art. 280 lett. b CPP, art. 269ter CPP