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Regesto

Art. 5 n. 1 CEDU; art. 11 Cost.; art. 3 cpv. 1 e art. 4 CDF; art. 372 cpv. 1 e 3 CP; art. 439 cpv. 2 CPP; esecuzione delle pene, ordine d'esecuzione, bene del figlio.
L'esecuzione della pena è la conseguenza giuridica obbligata del reato (consid. 3.2.1).
La separazione della madre dal proprio figlio è un effetto diretto, inevitabile e conforme al diritto dell'esecuzione della pena detentiva e delle connesse conseguenze accessorie (consid. 3.2.2).
Il CP e il diritto concordatario cantonale contemplano numerose forme di esecuzione delle pene detentive (consid. 3.2.4).
Né le disposizioni della Costituzione né quelle della CDF o di altre convenzioni sui diritti umani ostano all'esecuzione di pene detentive conformi alla legge. Il genitore condannato non è legittimato a invocare, in nome proprio, i diritti dei figli contro la decisione di esecuzione (consid. 3.3.3).
Nella misura in cui il condannato non organizza personalmente la presa a carico dei propri figli, spetta all'autorità di protezione dei minori provvedervi. La problematica non attiene al diritto dell'esecuzione delle pene (consid. 3.4.3).

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Articolo: Art. 5 n. 1 CEDU, art. 11 Cost., art. 3 cpv. 1 e art. 4 CDF, art. 372 cpv. 1 e 3 CP seguito...