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Regesto

Semiprigionia; art. 397bis cpv. 1 lett. e ed f CP, art. 4 OCP 1; art. 1 OCP 3; art. 5 lett. a del regolamento del Consiglio di Stato vodese del 6 giugno 1986.
Un Cantone può, senza violare il diritto federale, limitare il beneficio della semiprigionia ai soli condannati che non abbiano subito più di una pena privativa della libertà nei cinque anni che hanno preceduto la commissione del reato (consid. 2).
Tale norma del diritto cantonale non è contraria all'art. 4 Cost., anche se non fa alcuna distinzione tra le pene di detenzione o reclusione e quella dell'arresto (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 4 OCP 1, art. 1 OCP 3, art. 5 lett. a del, art. 4 Cost.