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Regesto

Art. 59 cpv. 2 lett. e e art. 86 CPC; autorità di cosa giudicata; azione parziale.
Se l'attore fa valere, con un'azione parziale limitata solo per quanto attiene all'importo chiesto, una parte della pretesa, la reiezione dell'azione parziale con autorità di cosa giudicata esclude che egli possa procedere più tardi in via giudiziale per ottenere un ulteriore importo parziale della medesima pretesa (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 86 CPC