Regesto
Art. 29quinquies cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. a, art. 33bis cpv. 4, art. 35 cpv. 1 LAVS ; art. 36 cpv. 2 LAI.
- Le condizioni della ripartizione prevista all'art. 29quinquies cpv. 3 lett. a LAVS sono adempiute anche laddove uno dei coniugi abbia diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita d'invaliditā.
- Se il coniuge di una persona che compie l'etā che dā diritto a una rendita di vecchiaia fruisce di una rendita d'invaliditā, la ripartizione va effettuata fino al 31 dicembre che precede il compimento dell'etā che dā diritto alla rendita di vecchiaia. In altre parole, per coniuge che ha diritto alla rendita ai sensi dell'art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS si intende in questo contesto pure il coniuge che ha diritto a una rendita di vecchiaia.