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Regesto

Art. 140 n. 1 cpv. 2 CP; appropriazione indebita.
Un credito può costituire una cosa affidata ai sensi dell'art. 140 n. 1 cpv. 2 CP (consid. 2a; conferma della giurisprudenza).
Chi cede un credito futuro che sorga da un contratto di vendita, e s'impegna a versare il ricavo di tale vendita al cessionario, si rende colpevole di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 140 n. 1 cpv. 2 CP ove utilizzi detto ricavo per estinguere mediante compensazione un debito personale, senza avere la volontà e la possibilità di pagare al cessionario l'importo del credito ceduto (consid. 2b).

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Articolo: Art. 140 n. 1 cpv. 2 CP