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Regesto

Art. 2 cpv. 1 e art. 4 cpv. 1 LCart; nozione di accordo in materia di concorrenza; privilegio di gruppo; facoltą di imputare degli accordi in materia di concorrenza in seno a un gruppo; comportamento unilaterale di un'impresa.
Nozione di accordo in materia di concorrenza nel diritto svizzero e nel diritto europeo; necessitą di stabilire a tal riguardo una volontą reciproca e concordante di collaborare tra almeno due imprese indipendenti (consid. 6.2). Il fatto che un'impresa produttrice o distributrice di beni abbia espresso la sua intenzione di impedire ogni importazione parallela verso un determinato Paese non basta a stabilire l'esistenza di un tale accordo (consid. 6.2.2-6.2.5). Applicazione di questo principio al caso di una societą di distribuzione svizzera che ha concluso un contratto, che le assicura un'esclusivitą assoluta per la Svizzera, con la sua societą madre (consid. 6.3-6.6).

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referenza

Articolo: Art. 2 cpv. 1 e art. 4 cpv. 1 LCart