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Regesto

Garanzia del foro del domicilio, art. 59 CF.
La domanda intesa ad ottenere che sia ordinata una perizia a futura memoria non costituisce una pretesa personale ai sensi dell'art. 59 CF. Essa puņ essere presentata ad un giudice diverso da quello del domicilio della persona che sarebbe convenuta nell'eventuale processo (consid. 2).
Il compito affldato nella fattispecie al perito al di fuori di un processo (accertare se i disturbi patiti da una persona siano dovuti all'uso di un medicamento e formulare una prognosi) lascia intatte le prerogative del giudice (consid. 3).