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Regesto

Art. 22 cpv. 3 OAVS: Fissazione dei contributi sul reddito di attivitā indipendente.
Questa disposizione (giusta la quale il contributo annuo č fissato per l'anno civile in cui il reddito č stato conseguito) non si applica nel caso di una persona esercitante (a titolo principale) un'attivitā indipendente (nella fattispecie quella di avvocato) che consegue un reddito da un'occupazione distinta (in concreto il commercio di immobili) dall'attivitā principale.
Non possono trovare simultanea applicazione la procedura ordinaria di fissazione dei contributi ai sensi dell'art. 23 in combinazione con l'art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS e quella disciplinata dall'art. 22 cpv. 3 OAVS.

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referenza

Articolo: Art. 22 cpv. 3 OAVS, art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS