Regesto
Art. 14 in relazione all'art. 8 CEDU; art. 17 cpv. 1 LPGA; art. 28a LAI; metodo misto di valutazione dell'invaliditā.
La soppressione o la riduzione di una rendita d'invaliditā nell'ambito di una revisione č contraria alla CEDU anche nel caso in cui solo motivi di natura familiare (nel caso concreto: inizio di un'attivitā lucrativa a tempo parziale in seguito alla diminuzione degli oneri d'assistenza) determinano un cambiamento di statuto da "persona senza attivitā lucrativa" a "persona che esercita un'attivitā lucrativa a tempo parziale" (consacrando il tempo libero allo svolgimento delle mansioni abituali). All'assicurata deve continuare a essere versata la rendita corrente (consid. 4.3-4.7).