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Regesto

Procedura d'approvazione dei piani secondo la legge federale sulle ferrovie, effetto sospensivo di un ricorso (art. 55 PA, art. 6 OPAPIF).
Quando, nell'ambito di una procedura ricorsuale, č tolto l'effetto sospensivo, l'inizio dei lavori non puņ essere impedito in applicazione dell'art. 6 dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF), secondo cui la costruzione dell'impianto puņ essere iniziata soltanto sulla base di una decisione d'approvazione dei piani passata in giudicato. Per essere conforme al sistema legale, questa disposizione avrebbe dovuto consentire l'inizio dei lavori sulla base di una decisione esecutiva (consid. 3.3).

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referenza

Articolo: art. 55 PA, art. 6 OPAPIF