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Regesto

Art. 32, 43 cpv. 6 e art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal; art. 65b cpv. 1, 2 lett. b, cpv. 4 bis e 5 OAMal; art. 34f cpv. 1 OPre; costituzione di un gruppo di riferimento nel quadro di un confronto terapeutico (CT).
Nell'attuazione del CT, l'art. 65b cpv. 2 lett. b OAMal prevede che l'economicità di un medicamento deve essere valutata sulla base di "un confronto con altri medicamenti". Conformemente all'art. 65b cpv. 4 bis OAMal e all'art. 34f cpv. 1 OPre, i medicamenti da considerare per il CT sono quelli "utilizzati per il trattamento della stessa malattia". Il nuovo tenore di queste disposizioni in vigore dal 1° marzo 2017 - in precedenza l'efficacia era valutata rispetto ad altri medicamenti con "uguale indicazione" o "effetti analoghi" - non modifica i principi applicabili nell'attuazione del CT secondo la giurisprudenza sin qui valida (consid. 5). Il modo di procedere dell'UFSP di confrontare il medicamento in esame nel quadro di un CT solo con un unico prodotto di riferimento - che è equivalente per quanto riguarda l'indicazione e il principio attivo e serve quindi per il trattamento della stessa malattia - non è criticabile nell'ambito del potere d'apprezzamento di cui dispone l'Ufficio federale (consid. 6.1-6.4).

contenuto

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referenza

Articolo: art. 34f cpv. 1 OPre, art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal, art. 65b cpv. 2 lett. b OAMal, art. 65b cpv. 4 bis OAMal