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Regesto

Art. 65d cpv. 1 OAMal (nel suo tenore in vigore fino al 31 maggio 2015); riesame ogni tre anni delle condizioni di ammissione nell'elenco delle specialità; prezzo di confronto determinante in caso di confronto terapeutico trasversale.
L'interpretazione dell'art. 65d cpv. 1 OAMal, secondo cui in caso di confronto terapeutico trasversale si deve considerare il prezzo di fabbrica previsto per il 1° novembre dell'anno di riesame del medicamento di confronto riesaminato simultaneamente, è conforme al diritto federale (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 65d cpv. 1 OAMal