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Regesto

Art. 355 e 356 CPP; opposizione al decreto d'accusa, ritiro dell'opposizione.
L'imputato può ritirare l'opposizione solo se, assunte le prove, il pubblico ministero conferma l'iniziale decreto d'accusa. L'imputato è privato della facoltà di disporre dell'opposizione fino alla decisione del pubblico ministero in merito al prosieguo del procedimento (consid. 1.2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 355 e 356 CPP