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Regesto

Comminatoria di fallimento, azione di inesistenza di debito.
1. Se una decisione di rigetto dell'opposizione non comporta effetto sospensivo e se questo non venne conferito con decisione giudiziale, la comminatoria di fallimento puņ essere spiccata anche in pendenza di ricorso (consid. 2).
2. In tal caso il termine per proporre l'azione di inesistenza di debito corre dalla comunicazione della decisione di rigetto di prima istanza (consid. 3).