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Regesto

Art. 30 cpv. 1 Cost.; diritto a un tribunale costituito conformemente alla legge; cambiamento nella composizione del collegio giudicante.
In caso di una modifica del collegio giudicante inizialmente costituito è compito del tribunale indicare alle parti la prevista sostituzione in seno alla Corte e i suoi motivi (consid. 8).

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Articolo: Art. 30 cpv. 1 Cost.