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Regesto

Art. 49 cpv. 4 LPGA; vecchio art. 129 OAINF; art. 16 LPGA.
La valutazione dell'invaliditā da parte dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invaliditā ai sensi della DTF 126 V 288 e, di conseguenza, l'Ufficio AI non č legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ricorso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposizione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado d'invaliditā (consid. 6).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 126 V 288

Articolo: Art. 49 cpv. 4 LPGA, art. 129 OAINF, art. 16 LPGA