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Regesto

Art. 62 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1 lett. d, art. 62a cpv. 2 let. c e cpv. 3 prima frase LPP; art. 4 cpv. 1, art. 13 cpv. 1 e art. 15 cpv. 2 della legge del Gran Consiglio del Cantone di Berna del 17 marzo 2014 sull'Autorità di vigilanza bernese sugli istituti di previdenza e sulle fondazioni; art. 18 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 dell'Ordinanza governativa del Cantone di Berna del 21 ottobre 2009 sulla vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza; spese di perizia.
Conformemente all'art. 62 cpv. 1 frase introduttiva LPP, l'autorità di vigilanza - in questo caso l'Autorità bernese di vigilanza sugli istituti di previdenza e sulle fondazioni - veglia affinché gli istituti di previdenza e gli istituti dediti per il loro scopo alla previdenza rispettino le disposizioni legali e affinché il patrimonio previdenziale sia impiegato secondo gli scopi previsti. Essa prende provvedimenti necessari per eliminare i difetti accertati; se necessario, può, tra l'altro, ordinare perizie (consid. 5-5.2.2). Le spese così sostenute sono a carico dell'istituto di previdenza sotto vigilanza (consid. 5.3 e 6; cfr. pure DTF 141 V 509 consid. 3.1).