148 I 19
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 22, art. 34, art. 36 cpv. 1 e 3, art. 49 Cost.; art. 40 LEp; art. 8 ordinanza COVID-19 situazione particolare; regolamento Covid-19 del Cantone Uri del 26 marzo 2021; limitazione a 300 persone del numero dei partecipanti a manifestazioni politiche o della societā civile; base legale; proporzionalitā; libertā di voto.
Base legale (consid. 4). Portata della libertā di riunione (consid. 5.1 e 5.2). Limitare a 300 persone il numero dei partecipanti a manifestazioni politiche o della societā civile limita la libertā di riunione (consid. 5.3). Interesse pubblico (consid. 5.4). Nozione e significato del principio della proporzionalitā (consid. 5.5). Esame della proporzionalitā della misura (consid. 6). Limitare i contatti umani č idoneo a ridurre la trasmissione dei virus. La limitazione prevista del numero dei partecipanti risulta necessaria al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus. Tiene conto dell'interesse pubblico alla protezione della salute e della particolare importanza della libertā di riunione in un Stato di diritto democratico e si rivela proporzionata (consid. 6.3-6.6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 49 Cost., art. 40 LEp