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Regesto

Indennizzo dell'accusatore privato in caso di emanazione di un decreto d'accusa e di rinvio delle pretese civili al foro civile; legittimazione dell'accusatore privato a interporre opposizione al decreto d'accusa; art. 353 cpv. 1 lett. g, art. 354 cpv. 1 lett. b, art. 416, art. 432 cpv. 1 e art. 433 cpv. 1 lett. a CPP.
Se l'imputato è condannato con decreto d'accusa, l'accusatore privato risulta vincente in veste di parte che partecipa al procedimento con l'azione penale, motivo per cui ha diritto a essere indennizzato delle spese relative alla difesa di fiducia generate dall'azione penale (consid. 4.3).
Qualora l'azione civile sia rinviata al foro civile, l'accusatore privato non può risultare vincente nel suo ruolo di parte civile e neppure soccombente, almeno in caso di emanazione di un decreto d'accusa. Unicamente le spese di patrocinio connesse all'azione civile o altre spese dell'accusatore privato relative ai soli punti civili non devono essere indennizzate nella procedura penale in caso di rinvio dell'azione civile al foro civile (consid. 4.4).
L'accusatore privato è legittimato a interporre opposizione in qualità di altro diretto interessato ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP laddove il decreto d'accusa gli neghi totalmente o parzialmente un indennizzo (consid. 5.2).

contenuto

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referenza

Articolo: art. 354 cpv. 1 lett. b, art. 416, art. 432 cpv. 1 e art. 433 cpv. 1 lett. a CPP