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Regesto

Art. 609 cpv. 1 CC; legittimazione dell'autorità a presentare l'azione di divisione.
Il compito dell'autorità ai sensi dell'art. 609 cpv. 1 CC si esaurisce nell'intervenire nella divisione, che però non può né effettuare né dirigere. Nell'ambito della divisione, la sua posizione corrisponde tuttavia a quella dell'erede, poiché essa non prende il posto dei creditori, ma sostituisce l'erede debitore. In virtù di tale posizione giuridica deve segnatamente poter introdurre un'azione di divisione (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 609 cpv. 1 CC