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Regesto

Art. 50 cpv. 1 e 2, art. 53 cpv. 2 LPGA; art. 18 LAINF; riesame di una decisione di assegnazione della prestazione resa dall'assicuratore infortuni a seguito di transazione.
L'assicuratore LAINF non può riesaminare la propria decisione di assegnazione della prestazione assicurativa resa a seguito di transazione conclusa con la persona assicurata per il motivo che uno dei criteri rilevanti per il diritto alla prestazione - come ad esempio il guadagno assicurato in caso di rendita d'invalidità - sarebbe stato accertato in maniera manifestamente inesatta. L'erogazione di prestazioni disposta in via transattiva deve piuttosto apparire manifestamente errata nel risultato dopo il chiarimento dei fatti e della situazione giuridica comprendente pure tutti gli altri fattori determinanti per il diritto alla prestazione (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 53 cpv. 2 LPGA, art. 18 LAINF