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Regesto

Art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF; art. 17 cpv. 2 LPGA; diritto alla cura medica per i beneficiari di rendite parziali dopo il raggiungimento dell'etą di pensionamento AVS.
Dall'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF non risulta nessuna limitazione della prestazione al raggiungimento dell'etą di pensionamento AVS o, se del caso, alla fine dell'attivitą lucrativa prevista in un momento successivo (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 17 cpv. 2 LPGA