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Regesto a

Art. 112 cpv. 1 lett. a LTF; motivazione delle decisioni delle istanze precedenti.
Laddove il dispositivo di una decisione è comunicato alle parti immediatamente dopo l'udienza di deliberazione e la pronuncia del giudizio da parte del tribunale, la giurisdizione superiore non è tenuta a verificare se vi sia conformità tra la deliberazione e la motivazione scritta allestita in seguito (consid. 2).
La motivazione di una decisione, e non soltanto il suo dispositivo, deve però corrispondere all'opinione della maggioranza dei membri dell'autorità giudicante (consid. 3.4).
Per garantire questo, i giudici interessati devono prendere conoscenza del progetto di motivazione e poter proporre delle modificazioni. Il modo di procedere è disciplinato dal diritto di procedura e di organizzazione giudiziaria applicabile al caso concreto (consid. 3.5).

Regesto b

Art. 53 cpv. 1 LAINF; autorizzazione dei dentisti di praticare per l'assicurazione contro gli infortuni.
Un certificato scientifico di capacità ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 seconda frase LAINF presuppone una formazione di scuola universitaria conforme agli standard svizzeri (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 112 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 53 cpv. 1 LAINF