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Regesto

Art. 386 cpv. 2 CC.
Chi č privato provvisoriamente dell'esercizio dei diritti civili deve ottenere il concorso del suo rappresentante legale per tutti gli atti che un interdetto non puņ compiere senza l'accordo del tutore, e ciņ anche in materia di esecuzione per debiti.

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Articolo: Art. 386 cpv. 2 CC