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Regesto

Misure provvisionali in contestazioni in materia di marche; procedura cantonale.
1. Art. 29 e art. 31 LMF. Queste disposizioni non impediscono ai cantoni di designare le autorità competenti ad emanare decisioni provvisionali in materia di marche e di sottomettere le relative decisioni all'esame di un'istanza superiore (consid. 1 e consid. 2).
2. Art. 68 cpv. 1 lett. a OG. Se i cantoni fanno uso di tale possibilità, ciò non significa che le loro autorità applicano diritto cantonale in luogo del diritto federale applicabile (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 29 e art. 31 LMF, Art. 68 cpv. 1 lett. a OG