Regesto
Contestazione dell'elenco degli oneri (art. 140 cpv. 2 LEF).
Se durante l'esecuzione non č stata interposta un'opposizione o questa č stata rigettata, il debitore non puň rimettere in questione al momento della realizzazione l'esistenza e l'ammontare del credito con una contestazione dell'elenco degli oneri, negando la fondatezza del credito e del diritto di pegno immobiliare che lo garantisce.