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Regesto

Art. 4 cpv. 1 lett. c e d DFDA.
1. Ove un fondo sia stato urbanizzato, l'autorizzazione di alienazione anticipata non può essere negata per il motivo che non è stato rilasciato alcun permesso di costruzione valido. L'urbanizzazione evocata nell'art. 4 cpv. 1 lett. c DFDA ha una rilevanza indipendente da quanto stabilito nella lett. d (consid. 2).
2. Per converso, il fatto di aver partecipato alla progettazione di una costruzione non dà alcun diritto a un'autorizzazione di alienazione anticipata ove non sia ancora stato rilasciato un permesso di costruzione definitivo (consid. 2).
3. L'urbanizzazione di un fondo è determinante ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c DFDA qualora renda possibile la creazione di nuovi locali d'abitazione o commerciali (consid. 3a).
4. Se più proprietari fondiari si riuniscono per urbanizzare un quartiere, l'alienante ha partecipato all'urbanizzazione del suo fondo, ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c DFDA, qualora le sue prestazioni, ivi incluse quelle fornite mediante un'eventuale cessione di terreno, corrispondano, comparativamente a quelle degli altri proprietari fondiari interessati, alla quota approssimativa rappresentata dal suo fondo rispetto all'insieme del quartiere così urbanizzato (consid. 3c e 4).