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Regesto

Art. 64 LTF; concessione parziale dell'assistenza giudiziaria.
Se nel ricorso vengono proposte diverse conclusioni indipendenti che possono essere giudicate in modo autonomo l'una dall'altra, l'assistenza giudiziaria può essere concessa alla parte indigente per la procedura di ricorso innanzi al Tribunale federale anche solo parzialmente per le conclusioni che non sembrano prive di probabilità di successo (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 64 LTF