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Regesto

Tassa e spese per la notifica del precetto esecutivo (art. 16 e 13 OTLEF).
Se il debitore riceve il precetto esecutivo nell'ufficio di esecuzione dopo essere stato invitato a ritirarlo, per la notifica va unicamente prelevata la tassa dell'art. 16 cpv. 1 OTLEF (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 16 e 13 OTLEF, art. 16 cpv. 1 OTLEF