138 III 548
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI; art. 4 segg. della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR); rinuncia ad elementi patrimoniali.
Se la vendita di un immobile (costituito fra l'altro da terreni con una casa d'abitazione ed una piccola costruzione, campi coltivati, prati, pascoli, torbiere e paludi e comprendente altre parcelle affittate con campi coltivati, prati e pascoli) ad un discendente diretto ed al suo valore di reddito rappresenti una rinuncia ad elementi patrimoniali, dipende in primo luogo dal fatto se si tratti di un'azienda agricola secondo il diritto fondiario rurale (consid. 7).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI