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Regesto

§§ 1 e 14 della legge sull'assistenza sociale del Canton Zurigo del 14 giugno 1981; §§ 16 cpv. 1 e 30 dell'ordinanza del 21 ottobre 1981 alla legge sull'assistenza sociale; trattamento dell'eccedenza nel budget dell'assistenza sociale.
La questione dell'imputabilità d'indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità e di altri redditi si pone fintantoché la persona si trova in uno stato di bisogno ai fini del diritto dell'assistenza sociale. Non è contrario al diritto federale che, in caso di redditi correnti variabili che non sempre coprono i bisogni effettivi, l'autorità dell'assistenza sociale non contabilizzi mensilmente le eventuali eccedenze e le versi alla persona interessata (consid. 4).