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Regesto

Art. 21 cpv. 3 e 5 LPGA; art. 16 LAINF; sospensione parziale del pagamento dell'indennità giornaliera dell'assicuratore infortuni durante la permanenza dell'assicurato in un istituto penitenziario nei confronti del suo obbligo di mantenimento verso la moglie (privilegio dei parenti stretti).
Durante la sospensione ci si deve fondare sulle condizioni effettive del regime d'internamento, considerato che non vi è una necessità di copertura del mantenimento personale dell'assicurato. Rimane riservato il privilegio dei parenti stretti in caso di concessione di prestazioni da parte dell'assicuratore infortuni; tenuto conto di ciò, il versamento dell'indennità giornaliera deve essere continuato in ragione del 50 % almeno (consid. 4 e 5).

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références

Article: Art. 21 cpv. 3 e 5 LPGA, art. 16 LAINF