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Regesto

Art. 115 cpv. 1, 118 cpv. 1 CPP; costituzione di parte civile.
Il giudizio sulle pretese civili fatte valere in via adesiva nel procedimento penale presuppone che l'azione civile non sia pendente dinanzi a un altro tribunale o che non sia stata oggetto di una decisione passata in giudicato. Un accordo concluso tra le parti nell'ambito di una procedura fallimentare equivale a una sentenza civile (consid. 3 e 4).