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Regesto

Art. 8 cpv. 1 e 3 Cost.; conclusione degli studi di diritto quale criterio oggettivo pertinente per il collocamento di un/a giudice nella classe di salario.
La disparitą salariale fra i giudici distrettuali nel Canton San Gallo che adempiono le esigenze di una formazione giuridica secondo l'art. 26 GerG e quelli che per carenza di una relativa formazione giuridica possono solo in base a una disposizione transitoria ancora operare quale membro con impiego fisso del tribunale distrettuale con campo d'attivitą limitato al diritto di famiglia, non viola i principi della paritą di trattamento e del divieto di discriminazione (consid. 5.3 e 5.4).

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Articolo: Art. 8 cpv. 1 e 3 Cost.