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Regesto

Art. 222 CPP; nessun diritto di ricorso del pubblico ministero contro le decisioni di scarcerazione; cambiamento della giurisprudenza.
Descrizione della giurisprudenza del Tribunale federale finora vigente, secondo la quale il pubblico ministero, contrariamente al tenore letterale dell'art. 222 CPP, poteva impugnare una decisione di scarcerazione del giudice dei provvedimenti coercitivi, e critiche rivolte dalla dottrina a questa giurisprudenza (consid. 2.2).
Rinuncia esplicita del legislatore, nel quadro della revisione del CPP, a riprendere la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto di ricorso del pubblico ministero (consid. 2.3).
In queste circostanze, è dato per il Tribunale federale motivo di cambiare da subito la sua giurisprudenza (consid. 2.4).
In considerazione della modifica imprevedibile ed inaspettata della giurisprudenza, non è disposta una scarcerazione immediata. Rinvio della causa al giudice dei provvedimenti coercitivi per una nuova decisione (consid. 3).

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Articolo: Art. 222 CPP