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Regesto

Art. 5 cpv. 2, art. 222, 224 segg., 388 lett. b e art. 393 CPP; ricorso del pubblico ministero contro il rifiuto del giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva.
Modo di procedere del pubblico ministero per impedire la messa in libertà dell'imputato durante la procedura di reclamo fintantoché la direzione del procedimento dell'autorità di ricorso si pronunci sulla carcerazione preventiva (consid. 3). Se la direzione del procedimento nega a titolo cautelare la carcerazione preventiva, il pubblico ministero non può impugnare questa decisione dinanzi al Tribunale federale (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 393 CPP