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Regesto

Art. 319 cpv. 1 CPP; art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LTF; violenza domestica; abbandono del procedimento penale in situazioni di "parola di una parte contro quella dell'altra"; cognizione del Tribunale federale in materia di abbandono del procedimento penale.
La decisione di abbandonare il procedimento penale deve rispettare il principio "in dubio pro duriore" (conferma della giurisprudenza; consid. 2.2.1). Condizioni alle quali può essere pronunciato l'abbandono in situazioni di "parola di una parte contro quella dell'altra" (consid. 2.2.2). Possibilità di accertare i fatti e dovere di valutare le prove secondo il principio "in dubio pro duriore" del pubblico ministero e della giurisdizione di reclamo in caso di abbandono; cognizione del Tribunale federale con riguardo all'esame del principio "in dubio pro duriore" nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di abbandono (consid. 2.3).
Nella fattispecie l'autorità precedente poteva senza arbitrio negare la sussistenza di sufficienti indizi di reato per promuovere l'accusa, dal momento che la descrizione fatta dalla denunciante delle violenze fisiche asseritamente commesse da suo marito è molto generica, poco sostanziata e non sorretta da ulteriori prove. Nessuna violazione dell'art. 319 cpv. 1 lett. a CPP o del principio "in dubio pro duriore" (consid. 2.4-2.6).

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referenza

Articolo: Art. 319 cpv. 1 CPP, art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LTF, art. 319 cpv. 1 lett. a CPP