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Regesto

Art. 1, 18, 698 cpv. 2 n. 2, art. 710 e 731b cpv. 1 CO; lacune nell'organizzazione della società, disposizione statutaria che prevede che gli amministratori restano in carica fino a una nuova elezione.
L'impossibilità dell'assemblea generale di procedere all'elezione degli amministratori, per mancanza dei voti necessari, costituisce un blocco (patta) nel senso della giurisprudenza che impone al giudice di ordinare delle misure in virtù dell'art. 731b cpv. 1 CO. Una disposizione statutaria che prevederebbe, per ovviare a un'eventuale situazione di blocco in seno all'azionariato, una rielezione automatica degli amministratori sarebbe contraria al diritto inalienabile dell'assemblea generale di nominare i membri del consiglio di amministrazione (cfr. art. 698 cpv. 2 n. 2 CO) e quindi nulla (cfr. art. 706b n. 3 CO) (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 710 e 731b cpv. 1 CO, art. 731b cpv. 1 CO, art. 698 cpv. 2 n. 2 CO, art. 706b n. 3 CO