Regesto a
In caso di divorzio pronunciato all'estero con ripartizione degli averi previdenziali, la competenza territoriale del tribunale svizzero della previdenza professionale è retta dall'art. 73 cpv. 3 LPP (consid. 1.2).
Regesto b
Art. 30c cpv. 5 LPP; art. 331e cpv. 5 CO; art. 1 segg. OPPA.
Le istituzioni della previdenza professionale non sono tenute in maniera generale a esaminare, prima di concedere un prelievo anticipato a un assicurato divorziato, se la compensazione previdenziale ordinata in occasione del divorzio sia stata eseguita (consid. 6).
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art. 73 cpv. 3 LPP,