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Regesto

Art. 273 cpv. 2, art. 275 cpv. 3, art. 301 cpv. 1, art. 307 cpv. 1 e 3, art. 389 cpv. 2 in relazione con l'art. 440 cpv. 3 CC; istruzione impartita alla madre di consentire al servizio di psichiatria infantile e adolescenziale di "informare il figlio su suo padre" in vista di una possibile regolamentazione del diritto di visita.
Finché le relazioni personali non sono disciplinate dalle autorità, non spetta all'autorità di protezione dei minori decidere al riguardo, ma alla madre, in concreto sola detentrice dell'autorità parentale e della custodia (art. 275 cpv. 3 CC). Esame della questione se l'istruzione possa fondarsi sull'art. 307 cpv. 3 CC invece che sull'art. 273 cpv. 2 CC, con riguardo in particolare alla fattispecie di messa in pericolo del bene del figlio (art. 307 cpv. 1 CC) e alla proporzionalità (art. 389 cpv. 2 in relazione con l'art. 440 cpv. 3 CC) dell'ingerenza nei diritti educativi e decisionali privati dei genitori (art. 301 cpv. 1 CC) nel caso specifico (consid. 3).

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références

Article: art. 440 cpv. 3 CC, art. 275 cpv. 3 CC, art. 307 cpv. 3 CC, art. 273 cpv. 2 CC suite...