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Regesto

Art. 8 CEDU, art. 14 e 43 LAsi; art. 83 LStr; conformità alla CEDU del divieto d'esercitare un'attività lucrativa durante la procedura d'asilo.
Il divieto d'esercitare un'attività lucrativa previsto dall'art. 43 LAsi è di principio compatibile con il diritto al rispetto della vita privata garantito dall'art. 8 CEDU (consid. 2 e 3). Quando un richiedente d'asilo colpito da un provvedimento d'allontanamento ha soggiornato a lungo in Svizzera e ha ricorso per anni all'aiuto d'urgenza, in circostanze straordinarie, questo disposto può tuttavia fondare un diritto a una regolarizzazione dello statuto di presenza (ammissione provvisoria o riconoscimento di un caso di rigore ai sensi del diritto d'asilo) rispettivamente al conferimento di un permesso di lavoro (consid. 3.3.1); esame di queste condizioni nella fattispecie specifica (consid. 3.3.2 e 3.3.3).

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referenza

Articolo: Art. 8 CEDU, art. 14 e 43 LAsi