Regesto
Art. 84 cpv. 1 lett. a, 103 lett. a, 104 lett. a OG; esecuzione di un'espulsione.
La decisione concernente l'esecuzione di un'espulsione puņ essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo, con cui puņ perņ essere fatta valere unicamente la violazione del principio dell'esclusione del respingimento; in tale ambito sono ammissibili censure d'ordine costituzionale (consid. 1a).
Interesse pratico attuale dell'interessato che č gia stato espulso dalla Svizzera (consid. 1b).