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Regesto

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 42 e 44 LPGA; domande complementari dopo l'allestimento della perizia.
L'assicuratore che intende porre domande complementari o di interpretazione al perito deve informarne previamente l'assicurato e dargli la possibilità di presentare a sua volta simili domande anche nelle procedure che si concludono con una decisione impugnabile mediante opposizione (precisazione della giurisprudenza; consid. 5.4).

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referenza

Articolo: Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 42 e 44 LPGA