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Regesto

Art. 71 cpv. 1, 72 cpv. 3 OAI, art. 13 cpv. 2 PA.
Se, in un procedimento da esse promosso o in cui propongono conclusioni indipendenti, le parti si astengono dal prestare la collaborazione necessaria e esigibile, le casse di compensazione cantonali, le casse di compensazione professionali, come pure le commissioni dell'assicurazione-invaliditā, possono, invece di statuire sulla base degli atti (art. 72 cpv. 3 OAI), pronunciare una decisione di irricevibilitā nella misura in cui il diritto cantonale o la prassi lo consentano.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 13 cpv. 2 PA, art. 72 cpv. 3 OAI