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Regesto

Art. 174 LEF. Domande successive di revoca del fallimento.
La prassi di un'autoritą cantonale di ricorso, che consiste a limitare il numero delle domande ammissibili di revoca del fallimento in funzione dell'insieme delle circostanze, non dą luogo ad una disparitą di trattamento ove l'escusso, dopo aver ottenuto pił volte la revoca del proprio fallimento, sia debitamente avvisato che un'ulteriore sua domanda non sarebbe pił accolta.

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referenza

Articolo: Art. 174 LEF