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Regesto

Art. 27, 29 cpv. 2, art. 94 cpv. 4, art. 106 e 190 Cost.; art. 3 lett. a, art. 4, 9, 21, 24 cpv. 1 e art. 86 segg. LGD; blocco DNS per i giochi in denaro in linea proposti in Svizzera da imprese straniere.
Le decisioni del Tribunale dei giochi in denaro possono essere impugnate con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (consid. 1).
Presentazione dei principi fondamentali della legge sui giochi in denaro (consid. 2).
Rientrano di regola nel campo di applicazione della legge sui giochi in denaro tutti i giochi che, fatta una posta o concluso un negozio giuridico, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario; il gioco in denaro in questione adempie i relativi requisiti (consid. 3).
Le imprese straniere che propongono in Svizzera dei giochi in denaro in linea non autorizzati non possono, per ottenere l'accesso al mercato, invocare la libertà economica né la giurisprudenza della CGUE, rispettivamente della Corte di giustizia AELS, concernente la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi del diritto dell'Unione (consid. 5 e 6).
Esposto dei differenti metodi a disposizione per bloccare l'accesso (consid. 7).
Malgrado un'efficacia limitata, il blocco "Domain Name System" (blocco DNS) attualmente utilizzato è proporzionale (consid. 8).

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referenza

Articolo: art. 106 e 190 Cost.